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La quota variabile della TARI va applicata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Dopo che molti Comuni – fra i quali anche grandi città come Milano e Genova, Napoli e Catanzaro, Cagliari e Ancona, Rimini e Siracusa – hanno moltiplicato illegittimamente la tassa sui rifiuti, applicando più volte su un singolo immobile la quota variabile che caratterizza questo tributo, il MEF è arrivato a fare chiarezza attraverso una circolare che illustra la corretta modalità applicativa della tassa sui rifiuti.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito del calcolo che alcuni Comuni hanno adottato, in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze. In questo modo sono risultati importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta.
La circolare definisce quindi che, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. “Un diverso modus operandi da parte dei comuni – è scritto nella circolare – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”. Per “superficie totale dell‘utenza domestica” s’intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze.
Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.
Stefania Barcella
Giornalista iscritta all’albo dei pubblicisti della Lombardia (IT)